Statuto
ARTICOLO 1: STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI
Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (di seguito “CTS”), per effetto di trasformazione da associazione operata ai sensi dell’art. 42-bis del codice civile, è costituita una fondazione di diritto privato denominata “FONDAZIONE AUSILIA ENTE FILANTROPICO“.
La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione “FONDAZIONE AUSILIA ENTE FILANTROPICO ETS”, in forma abbreviata “FONDAZIONE AUSILIA E.F. ETS”
ARTICOLO 2
La Fondazione ha sede in Roma e non ha limiti di durata.
Potranno essere istituite, con delibera del Consiglio d’Indirizzo, ulteriori sedi secondarie, filiali, uffici, rappresentanze, agenzie, unità locali, succursali, stabilimenti, dipendenze di ogni genere in Italia ed all’estero.
ARTICOLO 3
Quale Ente filantropico del Terzo settore, la Fondazione è costituita al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale, asindacale, e con struttura democratica. Opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, Enti locali, le aziende sanitarie, gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e le realtà appartenenti al mondo del privato e del terzo settore.
La Fondazione opera sull’intero territorio nazionale ed internazionale, e si propone l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale.
La Fondazione, in particolare, si attiva avvalendosi in modo prevalente dell’attività erogativa di cui all’art. 37, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e dell’attività di volontariato per realizzare e sostenere le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 117/2017, lettere a), i), l), u), w), e precisamente:
– interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo 5 D. Lgs. 117/2017;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del suddetto articolo 5 D. Lgs. 117/2017;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo 5 D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nella:
– promozione del rispetto dei diritti della persona e, in particolare, dei giovani, anche attraverso la raccolta, presso gli associati e presso i terzi, sotto forma di donazioni e beneficenza, delle risorse necessarie alla tutela dei diritti degli infanti e dei giovani, mirando in particolare ad alleviare e, ove possibile, a rimuovere le situazioni di disagio sociale, economico, fisico e psichico, che possono affliggere tali soggetti;
– promozione della cultura del dono per rendere le comunità più consapevoli, responsabili e disponibili ad assumersi delle responsabilità nei confronti di coloro che vivono condizioni di disagio e di fragilità;
– collaborazione con Enti e associazioni che già hanno dimostrato di saper fare bene, al fine di contribuire, attraverso la raccolta di fondi, alla realizzazione / conclusione di progetti a forte valenza sociale.
Per l’attività di interesse generale prestata la fondazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 11712017, acquistare stabili, ricevere donazioni, eredità e legati.
ARTICOLO 4
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.
Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione.
Il Consiglio d’Indirizzo documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017, acquistare stabili, ricevere donazioni, eredità e legati.
ARTICOLO 5: DIPINDENTI E VOLONTARI
La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti; la loro retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può mai essere superiore al rapporto uno a otto ovvero al differente rapporto previsto dall’art. 16 comma 1 del D. Lgs.117/2017 ricorrendone le condizioni ivi stabilite, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all’art. 13, comma 1 del D. Lgs.117/2017.
ARTICOLO 6
La Fondazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, e in particolare dagli articoli 17 e seguenti del D. Lgs.117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività di volontariato in modo non occasionale. La Fondazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
ARTICOLO 7: PATRIMONIO
La Fondazione, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 117/2017, può acquistare può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate don decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
ARTICOLO 8
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, il Patrimonio della Fondazione è composto:
a. dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni e i lasciti testamentari, dalle offerte che pervengono alla Fondazione grazie ad attività di raccolta fondi o a qualsiasi altro titolo;
b. dai beni mobili e immobili ad oggi componenti il fondo della Fondazione;
c. dai frutti del patrimonio e gli avanzi di gestione;
e. dai proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente statuto;
f. dai beni conferiti in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente dal Fondatore.
Qualora il patrimonio minimo di cui all’art. 22 comma 4 del D. Lgs.117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio d’Indirizzo, e nel caso di sua inerzia l’Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Ai fini di cui all’art. 38 comma 2 del D. Lgs.117/2017, la Fondazione si attiene ai seguenti principi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e di risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale:
a) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività che la Fondazione finanzia e realizza, direttamente o indirettamente, in conformità dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
b) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima;
c) la raccolta di fondi e risorse in genere, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite dalla legge e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
d) le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione – nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente – di beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, con modalità che verranno volta per volta definite dal Consiglio d’Indirizzo.
Il patrimonio e le rendite che ne derivino sono utilizzabili anche per il ripiano dei disavanzi di gestione.
È fatto obbligo, in ogni caso, di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale delle cariche sociali.
ARTICOLO 9: SOSTENITORI
Possono assumere la qualifica di Sostenitori, previa delibera favorevole del Consiglio d’Indirizzo della Fondazione, istituzioni ed enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali e immateriali.
I Sostenitori possono altresì destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
Le modalità del rapporto tra i Sostenitori e la Fondazione sono regolate tramite specifici accordi approvati dal Consiglio d’Indirizzo.
Ai Sostenitori non spettano diritti di designazione nel processo di composizione degli Organi della Fondazione.
ARTICOLO 10: AMBASCIATORI
Possono assumere la qualifica di Ambasciatori persone scelte per la loro notorietà, affidabilità, professionalità e credibilità, disponibili a donare parte del proprio tempo per coinvolgere l’opinione pubblica sui temi perseguiti dalla Fondazione.
Il Comitato d’Indirizzo sceglie e nomina i propri Ambasciatori. La carica ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile. Il rapporto tra Ambasciatore e Fondazione è esclusivo e gratuito.
ARTICOLO 11: ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio d’Indirizzo, fra i cui membri può essere nominato un Consigliere Delegato;
– il Presidente;
– il Comitato Scientifico
– il Collegio dei Probiviri;
– l’Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti.
Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.
Le cariche di componente del Consiglio d’Indirizzo, del Collegio dei Probiviri, dell’Organo di Controllo e di Direttore, sono incompatibili tra loro. La carica di Direttore è compatibile con l’incarico di Consigliere Delegato.
I componenti del Consiglio d’Indirizzo, ad eccezione del Consigliere Delegato, del Presidente e i componenti effettivi dell’Organo di Controllo possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall’organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a quattro anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del tempo previsto. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
Non può essere nominato componente del Consiglio d’Indirizzo, del Collegio dei Probiviri o dell’Organo di Controllo chi si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2382 cod. civ. e chi abbia compiuto, al momento della nomina, il settantacinquesimo anno di età. È fatta salva la possibilità di derogare al limite di età, per uno solo dei membri di ciascun organo, con decisione motivata al momento della nomina e nel rispetto degli altri limiti statutari; i membri già nominati completano il mandato in corso a prescindere dall’eventuale superamento di tale limite di età.
Nel processo di composizione del Consiglio d’Indirizzo, del Collegio dei Probiviri e dell’Organo di Controllo, la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alla sua attività e alla sua finalità istituzionale, perseguendo un’adeguata presenza del genere meno rappresentato e una visione intergenerazionale orientata alla condivisione dialettica di esperienze, competenze e valori culturali.
I componenti degli organi della Fondazione concorrono in posizione di parità e in un positivo e costruttivo confronto a formare la libera volontà della Fondazione. Essi agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia istituzionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
Possono essere erogati compensi per le cariche sociali svolte, purché nei limiti di cui all’art. 8, comma 3, lett. a), del D. Lgs.117/2017. Il Revisore Legale o la Società di Revisione percepisce il compenso stabilito all’atto della nomina.
In caso di decesso del Fondatore le sue prerogative passano ai suoi eredi, che decidono a maggioranza calcolata per teste.
ARTICOLO 12: CONSIGLIO D'INDIRIZZO
Il Consiglio d’Indirizzo è formato da un numero di componenti compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove, incluso il Presidente, nominati dal Fondatore al quale spetta altresì di indicare, fra questi componenti, il Presidente e l’eventuale Consigliere Delegato.
Fermo quanto previsto dall’art. 10, i componenti del Consiglio d’Indirizzo devono essere scelti fra persone che siano in possesso di requisiti professionali adeguati all’attività della Fondazione, di idonei e comprovati titoli culturali e professionali e possiedano competenze ed esperienze in ambito gestionale e/o attinenti ai settori di intervento della Fondazione. Essi decadono dall’incarico in caso di perdita dei requisiti e possono essere sempre revocati dal Fondatore.
In applicazione dell’art. 2382 c.c., non possono essere nominati membri del Consiglio di Indirizzo, e se nominati decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Consiglio d’Indirizzo dura in carica quattro anni e cessa alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo anno di mandato. Il Fondatore provvede alla sostituzione dei Consiglieri nominati e che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa. I Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.
Per i quadrienni successivi al primo, i Consiglieri sono nominati per un terzo dal Fondatore e per i restanti due terzi tramite cooptazione; nella relativa deliberazione il voto del Presidente e del Consigliere delegato hanno valore doppio.
Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio d’Indirizzo, l’intero Consiglio s’intende cessato e il Fondatore provvede a nominare il nuovo Consiglio d’Indirizzo. I Consiglieri così nominati rimangono in carica per la durata residua del mandato che avrebbe dovuto essere completato dal Consiglio cessato.
In caso di decesso del Presidente le sue prerogative vengono esercitate dal Consigliere Delegato fino alla designazione del nuovo presidente.
Ai Consiglieri, incluso il Presidente, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto, nei limiti di quanto previsto dall’art. 10, comma 7, un gettone di presenza determinato dal Consiglio d’Indirizzo, sentito l’Organo di Controllo e con il parere favorevole della Fondatore.
Ai Consiglieri ai quali vengono conferite deleghe specifiche, compreso il
Consigliere Delegato, e al Presidente, può essere inoltre riconosciuto, nei limiti di quanto previsto dall’art. 10, comma 7, un compenso annuo onnicomprensivo, determinato dal Consiglio d’Indirizzo, sentito l’Organo di Controllo e con il parere favorevole del Fondatore.
Tutti i membri del Consiglio d’Indirizzo, compreso il Presidente, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, dovranno chiedere l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell’ente.
Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio d’Indirizzo si applica l’art. 2475-ter c.c..
ARTICOLO 13
Il Consiglio d’Indirizzo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno ovvero comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri.
Il Consiglio d’Indirizzo è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza, impedimento o rinuncia del Presidente, dal Vice Presidente o dal soggetto che ne fa le veci ai sensi dell’art. 14, comma 4.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e all’Organo di Controllo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di sole 48 ore.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno deve essere resa disponibile, a cura del Presidente, ai Consiglieri e all’Organo di Controllo in tempo utile per il relativo esame.
Le riunioni del Consiglio d’Indirizzo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti i partecipanti. In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Il Consiglio d’Indirizzo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, la sua messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori, richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio d’Indirizzo; per quelle concernenti lo scioglimento della Fondazione, la sua messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori occorre, inoltre, il parere favorevole della Fondatore.
Alle riunioni del Consiglio d’Indirizzo partecipa il Direttore, il quale ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di volta in volta della collaborazione di altre persone.
Può partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e con diritto d’intervento, il Fondatore o un suo delegato.
ARTICOLO 14
Il Consiglio d’Indirizzo è investito di tutti i poteri per l’amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.
Il Consiglio d’Indirizzo può conferire al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri specifiche deleghe per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio al suo interno; spetta al Consiglio d’Indirizzo determinare altresì le competenze del Consigliere Delegato.
Il Consiglio d’Indirizzo ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’ente; il Consigliere Delegato, ove nominato, e gli altri Consiglieri che siano titolari di specifiche deleghe riferiscono al Consiglio d’Indirizzo e al Organo di Controllo, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e dalle eventuali entità ad essa collegate.
Non possono essere delegate le seguenti competenze:
a. l’approvazione del programma pluriennale della Fondazione per il periodo del proprio mandato, e il documento di indirizzo di cui al precedente art. 8, terzo comma, lett. b);
b. l’approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;
c. la destinazione di eventuali fondi a particolari finalità, inclusa la sottoposizione al vincolo di indisponibilità;
d. l’attribuzione di ruoli chiave nell’organizzazione della Fondazione;
e. la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
f. la nomina del Vice Presidente;
g. la nomina del Direttore, dei componenti del Collegio dei Probiviri, del Comitato etico che è decisa dal Consiglio d’Indirizzo su proposta del Consigliere Delegato ove nominato, ovvero del Presidente, con il parere favorevole del Fondatore, definendone la durata dell’incarico, il trattamento economico, il perimetro delle competenze e i poteri esercitabili;
i. l’approvazione delle proposte di modifica del presente statuto, nonché lo scioglimento, la liquidazione e la nomina dei liquidatori;
l. la costituzione di Organismi Tecnici e la definizione, tramite regolamento, dei compiti, della durata, delle modalità di funzionamento e dei compensi;
m. l’attribuzione dell’incarico al Revisore Legale o alla Società di Revisione e la determinazione del relativo corrispettivo, con il parere favorevole della Fondatore;
n. l’attribuzione della qualifica di Sostenitore.
ARTICOLO 15: PRESIDENTE
L’incarico di Presidente ha la stessa durata di quello dei componenti del Consiglio d’Indirizzo.
Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
Il Presidente:
a. convoca, stabilisce l’ordine del giorno e presiede il Consiglio d’Indirizzo, assicurando altresì che adeguate informazioni sulle materie all’ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri in tempo utile;
b. sovraintende all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Indirizzo; c. esercita gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge o dal presente statuto.
Qualora il Presidente e il Vice Presidente siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d’età.
ARTICOLO 16: LEGALE RAPPRESENTANTE
La firma e la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio spettano al Presidente e, disgiuntamente da questi, al Consigliere Delegato nell’ambito e per l’esercizio delle competenze che gli siano attribuite.
La rappresentanza può altresì essere attribuita al Direttore nei limiti previsti dall’art. 17, commi 4 e 5, nonché ad altri membri del Consiglio d’Indirizzo o a procuratori determinandone limiti e modalità di esercizio. Trova applicazione l’art. 26, comma 7 del D. Lgs.117/2017. Le limitazioni del potere generale di rappresentanza non saranno opponibili ai terzi se non saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si proverà che i terzi ne erano a conoscenza.
ARTICOLO 17: DIRETTORE
Qualora nominato dal Consiglio di indirizzo, il Direttore/Comitato di Direzione, ai sensi dell’art. 13, comma 4, lett. g., dal Consiglio d’Indirizzo determina altresì la durata in carica, anche in un’ottica di assicurare la necessaria continuità operativa, e il trattamento economico.
Il Direttore/Comitato di Direzione può essere sempre riconfermato nella carica.
Il Direttore/Comitato di Direzione deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all’attività della Fondazione, in particolare deve possedere significative competenze ed esperienze di carattere gestionale. Non può essere nominato Direttore chi si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice civile.
Il Direttore/Comitato di Direzione è a capo della struttura operativa e del personale della Fondazione. In particolare, il Direttore/Comitato di Direzione provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Indirizzo e parimenti esegue le decisioni del Consigliere Delegato, ove nominato, predispone i progetti del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, è responsabile della tenuta e della conservazione dei registri e della contabilità della Fondazione.
Il Direttore/Comitato di Direzione esercita altresì tutti i poteri che gli siano conferiti dal Consiglio d’Indirizzo, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti, e partecipa alle riunioni del Consiglio d’Indirizzo in qualità di Segretario del medesimo, senza diritto di voto.
ARTICOLO 18: COMITATO SCIENTIFICO
Il Consiglio d’Indirizzo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto tra un minimo di tre e un massimo di cinque membri, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d’intervento della Fondazione. Il Consiglio d’Indirizzo adotta altresì un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.
I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio d’Indirizzo che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio d’Indirizzo provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.
Il Comitato Scientifico, che nomina nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio d’Indirizzo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione.
Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori unitamente al Direttore.
Ai membri del Comitato Scientifico può spettare, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, nei limiti di quanto previsto dall’art. 10, comma 7, un gettone di presenza determinato con delibera del Consiglio d’Indirizzo su proposta del Presidente, sentito l’Organo di Controllo.
ARTICOLO 19: COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dal Consiglio d’Indirizzo, che durano in carica quattro anni.
I membri del primo Collegio vengono nominati dal Fondatore.
Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. I suoi pronunciati sono inappellabili.
ARTICOLO 20: ORGANO DI CONTROLLO
La Fondazione è dotata di un Organo di Controllo, che può avere struttura monocratica o collegiale. In quest’ultimo caso, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Il sindaco unico o i componenti dell’organo di controllo collegiale sono nominati dal Fondatore, che indica anche chi fra essi debba rivestire l’incarico di Presidente.
I componenti dell’Organo di Controllo devono avere i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, del codice civile.
All’organo di controllo, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l’articolo 2399 del codice civile.
L’Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi finanziari, più precisamente fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio di mandato, e i suoi componenti non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti di cui all’articolo 31, comma 1 del D. Lgs.117/2017, e salvo quanto previsto al successivo art. 21, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs.117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del medesimo Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le riunioni dell’Organo di Controllo possono essere anche tenute con mezzi di telecomunicazione con applicazione della disciplina prevista dal presente statuto per il Consiglio d’Indirizzo.
Al Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, nei limiti di quanto previsto dall’art. 10, comma 7, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Consiglio d’Indirizzo, con il parere favorevole della Fondatore.
ARTICOLO 21: REVISIONE LEGALE
Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione sarà obbligata a nominare un Revisore Legale o una Società di Revisione iscritti nell’apposito registro, salvo l’attività di revisione legale dei conti sia svolta dall’Organo di controllo.
L’obbligo di permanenza del revisore cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati, con conseguente ripristino della competenza dell’organo di controllo.
L’incarico conferito al Revisore Legale o alla Società di Revisione ha la durata fino ad un massimo di tre esercizi finanziari, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio dell’incarico e non può essere rinnovato per più di due volte; può essere successivamente conferito alla stessa Società solo quando siano trascorsi non meno di cinque esercizi dalla cessazione dell’incarico precedente.
Il Revisore Legale o la Società di Revisione, verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio consuntivo di esercizio.
ARTICOLO 22: BILANCIO
L’esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio d’Indirizzo approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio d’Indirizzo approva il bilancio preventivo per l’anno successivo.
I bilanci preventivo, consuntivo e sociale vengono trasmessi al Fondatore entro 5 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio d’Indirizzo.
Il bilancio di esercizio, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione siano di entità inferiore a 220.000,00 euro annui, il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emesso in data 5 marzo 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.102 del 18 aprile 2020.
La Fondazione dovrà depositare il bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione superino la soglia di 1 milione di euro, dovrà essere predisposto e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato sul sito internet della Fondazione, il bilancio sociale di cui all’art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, redatto secondo le linee guida di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emesso in data 4 luglio 2019, pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 2019.
Ai sensi dell’art. 39 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il bilancio sociale della Fondazione, in quanto ente filantropico, conterrà l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione superino la soglia di 100.000 euro annui, dovrà essere pubblicato annualmente e tenuto aggiornato sul sito internet della Fondazione medesima l’elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.
ARTICOLO 23: LIBRI SOCIALI
La Fondazione deve tenere i seguenti libri, ai sensi e nei limiti di quanto prescritto dall’art. 15 del D. Lgs. 117/2017:
a. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d’Indirizzo, tenuto a cura dello stesso organo;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
c. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio d’Indirizzo.
La Fondazione terrà anche i libri degli altri organi sociali, che saranno tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
I membri degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da inoltrarsi all’organo di riferimento.
ARTICOLO 24: ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO
Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, qualora il patrimonio sia divenuto insufficiente, e comunque in tutti i casi previsti dalla legge vigente tempo per tempo, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio d’Indirizzo, che nominerà fino a due liquidatori, che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio d’Indirizzo stesso.
La nomina, che dovrà avvenire entro un mese dall’accertamento della causa di estinzione, dovrà essere comunicata immediatamente al presidente del Tribunale competente per legge.
In ogni caso, l’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore accerta, anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento della Fondazione e ne dà comunicazione ai membri del Consiglio d’Indirizzo e al presidente del Tribunale ove ha sede l’ufficio del registro unico nazionale presso il quale l’ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell’articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Chiusa la procedura di liquidazione, il Presidente del Tribunale provvede affinché ne sia data comunicazione all’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per la conseguente cancellazione della Fondazione dal Registro.
In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, scelti ed individuati dal Fondatore, anche con disposizione testamentaria, oppure dal Consiglio d’Indirizzo su proposta del Presidente, previo, in ogni caso, a pena di nullità, il parere favorevole dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, richiesto ed espresso secondo le modalità ed i tempi di cui all’art. 9 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
La cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito di scioglimento, cessazione, estinzione della Fondazione o per carenza sopravvenuta dei requisiti per la permanenza nel Registro medesimo, a seguito di istanza motivata da parte della Fondazione stesa, o di accertamento d’ufficio, è disciplinata dall’art. 50 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
ARTICOLO 25: RESPONSABILITA'
I membri del Consiglio d’Indirizzo, il componente o i componenti dell’organo di controllo ed il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali, del fondatore e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
ARTICOLO 26: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano i principi generali di diritto, le norme del Codice civile in materia, le disposizioni del D. Lgs.117/2017 e tutte le norme di legge tempo per tempo vigenti.
Le norme del presente statuto entrano in vigore al momento dell’iscrizione nel RUNTS.
F.TO PAOLO CERUZZI
F.TO MASSIMO SARACENO
Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(Art.22, comma 1 d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 art.68-ter, legge 16 febbraio 1913 n.89)
Certifico io sottoscritto, Dott. Massimo Saraceno, Notaio in Roma, con studio in Via Alberico II° n.33, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia composta di numero quarantatre pagine contenute in un supporto informatico, è conforme al documento originale al mio repertorio 25959/17314 del 16 settembre 2025 firmato a norma di legge.
Roma, via Alberico II° n.33 il giorno tre ottobre duemilaventicinque.
